Cosa sono i titoli abilitativi edilizi?

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Cosa sono i titoli abilitativi edilizi?

Cosa sono i titoli abilitativi edilizi?

I titoli abilitativi edilizi sono documenti che attestano il rispetto delle norme urbanistiche, tecniche, ambientali ed edilizie da parte di una persona o di un’impresa che intende realizzare un’opera edilizia. 

 

Quali sono i titoli abilitativi in vigore 

 

Per titoli abilitativi si intendono quelle pratiche amministrative che, nel settore dell’edilizia, sono necessarie per l’esecuzione di qualunque tipo di intervento su qualunque tipo di edificio. 

L’entrata in vigore del D.lgs 25 novembre 2016, n.222 ha portato ad uno snellimento del numero di titoli abilitativi previsti che ha ridotto il loro numero a 5, ossia: 

 

  • CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; 
  • SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 
  • Super SCIA – Alternativa al Permesso di Costruire; PdC – Permesso di Costruire;
  • Interventi di edilizia libera;

 

edilizia liberaChe cos’è l’edilizia libera?

 

Edilizia libera indica l’insieme dei lavori in casa che si possono fare senza chiedere autorizzazioni al Comune o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività, per cui non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia. Si tratta dunque di interventi per cui non è necessario nessuno degli altri titoli abilitativi.

 

Edilizia Libera gli interventi:

 

  1. manutenzione ordinaria;
  2. installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 12kW;
  3. eliminazione di barriere architettoniche che non comportino alterazioni alla sagoma dell’edificio;
  4. opere temporanee per le attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico in aree esterne al centro abitato;
  5. interventi pertinenti all’esercizio dell’attività agricola (interventi su impianti idraulici agrari, movimenti di terra ecc);
  6. installazione di serre mobili stagionali funzionali all’attività agricola;
  7. opere finalizzate a soddisfare esigenze obiettive e temporanee che devono essere rimosse al cessare delle stesse;
  8. pavimentazione e finitura di spazi esterni
  9. installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
  10. aree ludiche pubbliche (senza fini di lucro);
  11. elementi di arredo alle aree di pertinenza degli edifici.

In questi casi bisognerà rispettare le normative in vigore in materia di aspetti come l’antisismica, l’efficienza energetica,  le norme antincendio, e la tutela del paesaggio.

 

Edilizia libera e detrazioni fiscali

 

Edilizia libera e detrazioni fiscali

 

Solitamente gli interventi effettuati in edilizia libera non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale, ma a questa regola però troviamo alcune eccezioni, tra cui:

  • Sostituzione di infissi con la finalità di eliminare le barriere architettoniche, oppure che vanno ad aumentare la sicurezza. In questo caso l’agevolazione è il Bonus Ristrutturazioni edilizie.
  • Lavori nei giardini. L’agevolazione in oggetto è il Bonus Verde.
  • Sostituzione di impianti. In questo caso si parla di Ecobonus.
  • Manutenzione ordinaria su quelle che sono le parti comuni del condominio. L’agevolazione è ancora una volta il bonus ristrutturazioni.

 

CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata

 

La CILA è qualificata come un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la S.C.I.A, ascrivibile, secondo la maggior parte dei commentatori, nel concetto di “liberalizzazione” delle attività private. La CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo che serve per ristrutturare un edificio attraverso un intervento di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell’Edilizia. 

 

Quali sono gli interventi?

 

La CILA è obbligatoria quando si realizzano interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali dell’edificio:

  • interventi manutenzione straordinaria leggera;
  •  interventi di restauro; interventi di risanamento conservativo;
  •  interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell’edificio; 
  • interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

 

In base agli interventi da realizzare il contenuto può cambiare ma, tra i documenti che vanno allegati, i contenuti minimi della CILA sono:

  • Comunicazione firmata dal proprietario dell’edificio; 
  • Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista; 
  • Elaborati di progetto(stato di fatto, stato dopo i lavori e intra-operam); Documenti di identità in corso d’opera dei firmatari (fotocopie); Versamento dei diritti; 
  • Elaborati fotografici; Dati dell’impresa esecutrice; 
  • DURC dell’impresa esecutrice.

 

La CILA del Superbonus 110% 

 

Tra gli interventi per cui è richiesta la CILA rientrano quelli agevolati dal Superbonus 110%, per tale ragione è nato un nuovo titolo abilitativo: la CILAS, o CILA superbonus, un nuovo titolo abilitativo introdotto con la conversione in legge del il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni“.  La sua introduzione è stata pensata per semplificare le pratiche burocratiche relative ai lavori oggetto di Superbonus 100% per cui è necessaria la CILA.

 

Qual è la differenza tra CILAS e CILA?

 

CILA vuol dire “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata”. CILAS è la modifica al modello tradizionale CILA che comprende anche i permessi e le regole del Superbonus 110.

  • bisogna indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 110%; 
  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica; 
  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico; non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile; 
  • è richiesta una descrizione sintetica degli interventi; 

 

Cila Superbonus 110

 

La CILAS è il nuovo titolo abilitativo introdotto dal decreto semplificazioni per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta del Superbonus. Sono esclusi dalla CILAS gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali occorre necessariamente il Permesso di Costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire.

 

Per quali lavori vale la CILAS?

 

Gli interventi realizzabili con la CILAS riguardano:

  • la riqualificazione energetica (ecobonus 110%);
  • la riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).
  • per interventi già in corso di esecuzione, in cui è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILAS (si può richiedere di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come allegato alla CILAS);
  • per interventi connessi ad altre opere escluse dall’agevolazione occorre comunque presentare la CILAS.

 

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 

La SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un titolo edilizio che va presentato tramite comunicazione al Comune di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi. La sua introduzione è dovuta, a livello di normativa, alla legge 122 del 2010 e, una volta entrata in vigore, trova applicazione nel campo edilizio in sostituzione di un titolo edilizio precedente.

Le attività e gli interventi soggetti a SCIA sono tutti quelli che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui è richiesto il PdC o Permesso di Costruire. 

 

Nello specifico si chiama di interventi edili come:

  • manutenzione straordinaria, riguardante le parti strutturali dell’edificio; 
  • restauro e risanamento conservativo, riguardanti le parti strutturali dell’edificio
  • ristrutturazione edilizia (per i casi non indicati all’art. 10, comma 1, lett. c); 
  • varianti in corso d’opera a PDC che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati; 
  • varianti a fine lavori che non configurano variazione essenziale

 

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