22 Lug Libertà di installazione di pergole fotovoltaiche: non sono tettoie
Installazione pergole fotovoltaiche
Se la burocrazia sembra vincere sul cittadino, e se i Comuni attuano leggi arbitrarie a seconda delle zone, ecco che l’installazione di una pergola con pannelli fotovoltaici, con tanto di copertura fotovoltaica, potrebbe instillare parecchi dubbi e insicurezze ad un comune abitante di qualsiasi città che stia pensando (seriamante) di installarsi una struttura di questo tipo, peraltro portando miglioria di design e un apporto ecosostenibile al sistema. Ma spesso persone prevenute, a volte nelle stesse istituzioni, sembrano voler ostacolare l’installazione di pergole solari ritenendole delle vere e proprie espansioni di metratura abitativa, denunciando quindi un aumento di volume calpestabile e infine tassabile.
Ebbene, chi pensa che l’installazione di una pergola con copertura bioclimatica o copertura solare possa rappresentare oggetto di denuncia, si sbagli di grosso. Ci sono almeno due precedenti che dichiarano la pergola una semplice struttura con te supporti atta al solo scopo di protezione solare quindi senza destinazione diversa.
DIFFERENZA TRA PERGOLATO E TETTOIA
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per pergolato (come tale non soggetto a permesso di costruire) si intende una struttura leggera aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno. La tettoia invece può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento (v. C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183).
COPERTURA DEL PERGOLATO CON PANNELLI FOTOVOLTAICI
In proposito il TAR Lombardia, con la sentenza 07/01/2021, n. 29, ha precisato che l’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato non incide necessariamente sulle sue caratteristiche peculiari e che pertanto non ne snatura la qualificazione ai fini urbanistici.
Secondo il TAR infatti:
– il concetto di struttura leggera non corrisponde a quello di struttura poco robusta o precaria;
– il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è infatti quella di sostegno e la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
L’orientamento espresso nella sentenza è in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato secondo il quale la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.
CONCLUSIONI – Nella fattispecie i giudici hanno respinto il ricorso in quanto la copertura doveva essere realizzata mantenendo tra un pannello fotovoltaico e l’altro una distanza minima di 5 cm e la leggerezza della struttura era assicurata dalla tipologia del materiale (legno), dalla permeabilità della copertura, e dall’apertura su tre lati.
Sul tema si veda anche la Nota: Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire.
Possiamo quindi dire che le autorizzazioni nell’installazione vengono sottoposte in esame tenendo conto anche dei precedenti, e questi ne sono due esempi.
La pergola no costituisce abitazione e non costituiscono tettoia. Anche le distanze sono agevolate.
AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE – In particolare, l’art. 6 del D.L. 50/2022, in modifica dell’art. 20 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, aggiunge alle aree idonee all’installazione già individuate da quest’ultimo, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte II (beni culturali) oppure dell’art. 136 del medesimo D. Leg.vo 42/2004.
A tal fine la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
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